Recopilación de Normas - page 70-71

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
a.
le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memo-
ria storica, ivi compresi gli alberi monumentali
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
;
b.
le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c.
i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici
(Lettera modificata precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006,
n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
;
d.
le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
Articolo 137
(Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
Commissioni regionali
1.
Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazio-
ne di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo
136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136
(Comma modificato
dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
2.
Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i
beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per
territorio, nonchè due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di pae-
saggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra
soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela
del paesaggio, di norma scelti nell’ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università
aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del
patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è inte-
grata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei
casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente
sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine
(Com-
ma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
3.
Fino all’istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle
commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l’esercizio di competenze analoghe.
Articolo 138
(Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs.24marzo 2006,n.157 e successivamente dal D.Lgs.26marzo 2008,n.63)
Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1.
Le commissioni di cui all’articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale,
ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni
attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni inte-
ressati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse
pubblico, ai sensi dell’articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l’iniziativa e
propongono alla regione l’adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferi-
mento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri pecu-
liari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in
cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei
valori espressi.
2.
La commissione decide se dare ulteriore seguito all’atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data
di presentazione dell’atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i suc-
cessivi trenta giorni il componente della commissione o l’ente pubblico territoriale che ha assunto
l’iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
3.
E’ fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della
regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla
richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136.
Articolo 139
(Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
(Rubrica modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
1.
La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138, corredata di
planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne
costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e depositata a disposizione
del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metro-
politana e alla provincia interessate
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
2.
Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quo-
tidiani diffusi nella regione interessata, nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti
informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le
aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all’arti-
colo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della
commissione
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
3.
Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136, viene altresì data comunica-
zione dell’avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4.
La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell’im-
mobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione
decorrono gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1.
5.
Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città me-
tropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati pos-
sono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un’inchiesta
pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti
entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3
(Comma modificato dal
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
Articolo 140
(Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
1.
La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e
tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza
dei¡ termini di cui all’articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di
notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e
alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 136
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
2.
La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la
conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa
costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche
nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo
(Comma sostituito dal D.Lgs.
26 marzo 2008, n. 63)
.
3.
La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle let-
tere a) e b) dell’articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata
presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari.
Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione
(Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
4.
Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all’albo pretorio di tutti i comuni interessa-
ti. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati
(Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
5.
(Comma abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Si riporta di seguito la disposizione abrogata “Copia della Gazzetta
Ufficiale è affissa per novanta giorni all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative
planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati”)
.
Articolo 141
(Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs.24marzo 2006,n.157 e successivamente dal D.Lgs.26marzo 2008,n.63)
Provvedimenti ministeriali
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di
notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta
la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati
all’articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo
139 provvede direttamente il soprintendente.
2.
Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e
sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pub-
blico, a termini dell’articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
1...,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,60-61,62-63,64-65,66-67,68-69 72-73,74-75,76-77,78-79,80-81,82-83,84-85,86-87,88-89,90-91,...312
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