Recopilación de Normas - page 56-57

54
1
LEGISLACION EN EUROPA
55
LEGISLACION EN EUROPA
1
ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
inserito,sia dichiarato di interesse particolarmente importante per Il suo valore storico,ai sensi dell’articolo 13.
2.
È altresì vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista rispondenti alla tradizionale
tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent’anni.
Articolo 52
Esercizio del commercio in aree di valore culturale
1.
Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al setto-
re del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore
archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari
l’esercizio del commercio
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
Capo IV
Circolazione in àmbito nazionale
Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione
Articolo 53
Beni del demanio culturale
1.
I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali Che rientrino
nelle tipologie indicate all’articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2.
I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se
non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice
( Comma modificato dal D.Lgs. 26marzo 2008,n. 62)
.
Articolo 54
Beni inalienabili
1.
Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati
(Periodomodificato dal D.Lgs. 26marzo 2008,n. 62)
:
a.
gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b.
gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente
(Lettera
sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
;
c.
le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d.
gli archivi; dbis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’ar-
ticolo 10, comma 3, lettera d) (3); dter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di
cui all’articolo 53
(Lettera inserita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
2.
Sono altresì inalienabili:
a.
le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera
di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione
del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito ne-
gativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell’arti-
colo 12, commi 4, 5 e 6
(Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
;
b.
(Lettera abrogata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. Si riporta di seguito la disposizione abrogata “le cose mobili che sia-
no opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti
ai soggetti di cui all’articolo 53”)
;
c.
i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53, nonché gli archivi e i singoli
documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
d.
(Lettera precedentementemodificata dal D.Lgs.24marzo 2006,n.156 e successivamente abrogata dal D.Lgs.26marzo 2008,n
62. Si riporta di seguito la disposizione abrogata “le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53 dichia-
rate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d)”.
.
3.
I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, Le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del tra-
sferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli
18 e 19
( Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
4.
I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e
per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
Articolo 55
Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
1.
I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’ar-
ticolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza l’autorizzazione del Ministero
(Comma modificato
dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
2.
La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:
a.
dalla indicazione della destinazione d’uso in atto;
b.
dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
c.
dall’indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l’alienazione Del
bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
d.
dall’indicazione della destinazione d’uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazio-
ne da conseguire;
e.
dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente
alle precedenti destinazioni d’uso
(Lettera precedentemente modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e
successivamente sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n.62)
.
3.
L’autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli
altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
a.
detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
b.
stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente
alle precedenti destinazioni d’uso;
c.
si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obietti-
vi di valorizzazione indicati nella richiesta
(Lettera sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
. 3bis. L’au-
torizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta sai suscettibile di
arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non com-
patibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare,
nel provvedimento di diniego, destinazioni d’uso ritenute compatibili con il carattere Del bene e
con le esigenze della sua conservazione
(Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
. 3ter. Il Ministero
ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richie-
sto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autoriz-
zazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene
(Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008,
n. 62)
. 3quater. Qualora l’alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale,
la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e
l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b)
(Comma inserito dal
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
. 3quinquies. L’autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione
del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela
di cui al presente titolo
(Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
. 3sexies. L’esecuzione di lavori
ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi
dell’articolo 21, commi 4 e 5
(Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
Articolo 55bis
(Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
Clausola risolutiva
1.
Le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione di cui all’articolo 55 sono riportate nell’at-
to di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell’articolo 1456 del códice civile ed
oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprin-
tendente, nei registri immobiliari.
2.
Il soprintendente, qualora verifichi l’inadempimento, da parte dell’acquirente, dell’obbligazione di cui
al comma 1, fermo restando l’esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadem-
pienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell’atto di alienazione.
Articolo 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
1.
È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
1...,36-37,38-39,40-41,42-43,44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55 58-59,60-61,62-63,64-65,66-67,68-69,70-71,72-73,74-75,76-77,...312
Powered by FlippingBook