Recopilación de Normas - page 62-63

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4.
Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a
soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
Articolo 102
Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
1.
Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano
la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei princìpi
fondamentali fissati dal presente codice.
2.
Nel rispetto dei princìpi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato
abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3.
La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101 è assi-
curata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4.
Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della
cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici terri-
toriali definiscono accordi nell’àmbito e con le procedure dell’articolo 112. In assenza di accordo, ciascun
soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
5.
Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubbli-
ci territoriali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, La disponibilità di istituti
e luoghi della cultura, al fine di assicurare un’adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.
Articolo 103
Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
1.
L’accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero,
le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l’accesso ad essi.
2.
L’accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.
3.
Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
a.
i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b.
le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto
include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
c.
le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d’ingresso e di riscossione del corri-
spettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti
d’ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita
e vendita presso terzi convenzionati.
d.
l’eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all’Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4.
Eventuali agevolazioni per l’accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni
ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea.
Articolo 104
Fruizione di beni culturali di proprietà privata
1.
Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a.
i beni culturali immobili indicati all’articolo 10,comma 3,lettere a) e d),che rivestono interesse eccezionale;
b.
le collezioni dichiarate ai sensi dell’articolo 13.
2.
L’interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Mini-
stero, sentito il proprietario.
3.
Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione
al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni
(Comma modificato dal D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62)
.
4.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 38.
Articolo 105
Diritti di uso e godimento pubblico
1.
Il Ministero e le regioni vigilano, nell’àmbito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i
diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni
della presente Parte.
Sezione II
Uso dei beni culturali
Articolo 106
Uso individuale di beni culturali
1.
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che
abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
.
2.
Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il rela-
tivo provvedimento. 2bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è
subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garanti-
sca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della desti-
nazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono
essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene
(Comma inserito dal D.Lgs. 24 marzo
2006, n. 156)
.
Articolo 107
Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
1.
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché
l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve Le disposizioni di
cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore.
2.
È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli
originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti.
Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite com appo-
sito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da
copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto
con l’originale
(Comma precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente sostituito dal
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
1.
I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati
dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a.
del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b.
dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c.
del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d.
dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al
richiedente.
2.
I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3.
Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di
studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti
al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.
4.
Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità
che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussio-
ne bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal
pagamento dei canoni e corrispettivi.
5.
La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno súbito danni
e le spese sostenute sono state rimborsate.
6.
Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con
provvedimento dell’amministrazione concedente.
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