Recopilación de Normas - page 74-75

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
a.
la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici
procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realiz-
zazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato
al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b.
la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione
degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.
5.
L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’approvazione degli strumen-
ti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4.
6.
Il piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione
di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all’esito positivo di un periodo
di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del
territorio realizzate.
7.
Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a
campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle previsioni
vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relati-
vamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8.
Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione,
recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.
9.
A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di
cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far
data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti
e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
Articolo 144
Pubblicità e partecipazione
1.
Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzio-
nale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, indi-
viduate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme
di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di
pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione
e comunicazione
(Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs.
26 marzo 2008, n. 63)
.
2.
Fatto salvo quanto disposto all’articolo 143, comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione
(Comma precedente-
mente sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63).
Articolo 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
1.
La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per
quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di
rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni inmateria di principi e criteri direttivi per il conferimen-
to di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali (
Comma modificato dal D.Lgs. 26marzo 2008,n. 63)
.
2.
I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione
territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo
economico
(Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 63)
.
3.
Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, pro-
grammi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici
dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni
difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia ap-
plicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli inter-
venti settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono
comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale
previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette
(Comma
modificato precedentemente dal D.Lgs. 24marzo 2006,n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26marzo 2008,n. 63)
.
4.
I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano
o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggi-
stici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e
comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsio-
ni non sono oggetto di indennizzo
(Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63).
5.
La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici
alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministe-
riali al procedimento medesimo.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Articolo 146
(Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs.24marzo 2006,n.157 e successivamente dal D.Lgs.26marzo 2008,n.63)
Autorizzazione
1.
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico,
tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143,
comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudi-
zio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2.
I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il pro-
getto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed
astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
3.
La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse
paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Statoregioni, e può essere
aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di
costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo
167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizza-
zione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto
il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5.
Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vin-
colante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tu-
tela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi
4 e 5. Il parere del Soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggi-
stici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere
b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata
dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.
6.
La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici do-
tati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegar-
ne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali
come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché
gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di
competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesag-
gistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanisticoedilizia.
7.
L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’in-
teressato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 149, comma 1, alla stregua
dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c)
e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corre-
data della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune
integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza,
l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le pre-
1...,54-55,56-57,58-59,60-61,62-63,64-65,66-67,68-69,70-71,72-73 76-77,78-79,80-81,82-83,84-85,86-87,88-89,90-91,92-93,94-95,...312
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