Recopilación de Normas - page 80-81

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
;
b.
gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c.
le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
;
d.
i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell’articolo
82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall’ar-
ticolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto
1985, n. 431
(Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
; dbis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(Lettera inserita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
;
e.
le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
;
f.
i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157). fbis)
i provvedimenti
emanati ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431
(Lettera inserita dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
.
2.
Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali,
alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la
perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali
zone di interesse archeologico.
Articolo 158
Disposizioni regionali di attuazione
1.
Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore,
in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Articolo 159
(Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, successivamente dal D.Lgs. 26 marzo
2008, n. 63 e infine dall’art. 4-quinquies, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla legge di conversione.)
Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica
1.
Fino al 30 giugno 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è discipli-
nato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica
anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 30 giugno 2009
non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro
tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della fun-
zione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-
scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’as-
setto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto
al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 30 giugno 2009
(Comma modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207)
.
2.
L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla sopri
tendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato
nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestual-
mente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l’Autorità competente al
rilascio dell’autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L’autorizzazione
è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce
comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’in-
tervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione
documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3.
La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio,
dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4.
Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di
richiedere l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata
alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta
di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data
di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1, 2 e 4.
6.
I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della
pianificazione paesaggistica redatta a termini dell’articolo 143 o adeguata a termini dell’articolo 156,
che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell’articolo 145,
commi 3, 4 e 5.
7.
Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo
1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l’autorizzazione
può essere concessa solo dopo l’adozione dei provvedimenti integrativi di cui all’articolo 141-bis.
8.
Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, in applicazione dell’articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
9.
Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decre-
to legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione,
la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto
potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione; qualora l’autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione,
sia stata rinviata dalla soprintendenza all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai fini
dell’applicazione dell’articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente
trasmessa alla soprintendenza (260).
Sanzioni
Parte quarta
Titolo I
Sanzioni amministrative
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 160
Ordine di reintegrazione
1.
Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni
del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al
responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2.
Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l’avvio del procedi-
mento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3.
In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all’ese-
cuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme
previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4.
Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una
somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5.
Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma
stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Mini-
stero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate
dall’obbligato.
1.3.4
1...,60-61,62-63,64-65,66-67,68-69,70-71,72-73,74-75,76-77,78-79 82-83,84-85,86-87,88-89,90-91,92-93,94-95,96-97,98-99,100-101,...312
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