Recopilación de Normas - page 88-89

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministeromedesimo, nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi omag-
giori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L’elenco viene tempe-
stivamente aggiornato, anchemediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la
qualifica ai sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9
(Letteramodificata dal D.Lgs.26marzo 2008,n.62)
.
1quinquies. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al com-
ma 9bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
a.
colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie
di belle arti con insegnamento almeno triennale;
b.
colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di dura-
ta non inferiore a tre anni;
c.
colui che,alla data del 1° maggio 2004,abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell’articolo 29,
comma 4,anche in proprio,per nonmeno di quattro anni. L’attività svolta è dimostratamediante
dichiarazione del datore di lavoro,ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445,accompagnate dal visto di buon esito degli
interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali
(Letteramodificata dal D.Lgs.26marzo 2008,n.62)
;
d.
il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al
comma 1- bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di
beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.
2.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di
cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione “Centro per la conservazione ed il restauro
dei beni culturali La Venaria Reale” è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per
un ciclo formativo, in convenzione con l’Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di
laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del com-
ma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l’ordinamento didattico del
corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle
università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
(Comma sostituito dal D.Lgs. 24
marzo 2006, n. 156)
.
3.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territo-
riali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all’articolo 103, comma
4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 117, quinto com-
ma, della Costituzione.
3bis. In deroga al divieto di cui all’articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall’autorità
competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autoriz-
zazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di
entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della
domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica
dell’intervento. In tale ultimo caso l’autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessa-
ta, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le
sanzioni previste dall’articolo 167, comma 5
(Comma precedentemente inserito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e
successivamente modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
3ter. Le disposizioni del comma 3bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei
termini ai sensi dell’articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la
quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all’artico-
lo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante
(Comma inserito dal D.Lgs. 24
marzo 2006, n. 157)
.
3quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 181, comma 1quater, si applicano le sanzioni di cui
all’articolo 167, comma 5
(Comma inserito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
.
Articolo 183
Disposizioni finali
1.
I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a con-
trollo preventivo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2.
Dall’attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
.
3.
La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell’ambito dei compiti
istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso
e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
(Comma
sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
.
4.
Gli oneri derivanti dall’esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37
sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5.
Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli articoli 44, comma 4, e dell’articolo 48,
comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette
garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione
(Comma modificato dal D.Lgs. 24
marzo 2006, n. 156)
.
6.
Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo
se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7.
Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.
Articolo 184
Norme abrogate e interpretative
(Rubrica sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a.
legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall’articolo 9 della legge 12
luglio 1999, n. 237;
b.
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all’articolo 21,
commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall’articolo 8 del de-
creto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente,
aggiunto e modificato dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
c.
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all’articolo 9;
d.
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all’articolo 23, comma 3 e primo periodo
del comma 13-ter, aggiunto dall’articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
e.
legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all’articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall’artico-
lo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
f.
legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all’articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della
legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall’articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
g.
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;
h.
legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all’articolo 9;
i.
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
j.
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
k.
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
l.
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all’articolo 179, comma 4;
m.
legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all’articolo 7.
1bis. Con l’espressione «servizi aggiuntivi» riportata in leggi o regolamenti si intendono i «servizi
per il pubblico» di cui all’articolo 117
(Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
Allegato A
(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)
(Rubrica
modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
Categorie di beni:
1.
Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a.
scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b.
siti archeologici;
c.
collezioni archeologiche.
2.
Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo
1...,68-69,70-71,72-73,74-75,76-77,78-79,80-81,82-83,84-85,86-87 90-91,92-93,94-95,96-97,98-99,100-101,102-103,104-105,106-107,108-109,...312
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