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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Articolo 161
Danno a cose ritrovate
1.
Le misure previste nell’articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all’arti-
colo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.
Articolo 162
Violazioni in materia di affissione
1.
Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49
è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succes-
sive modificazioni e integrazioni.
Articolo 163
Perdita di beni culturali
1.
Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e
della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia più rintracciabile o
risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma
pari al valore del bene
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
.
2.
Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3.
Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall’obbligato, la somma stes-
sa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato.
4.
La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Articolo 164
Violazioni in atti giuridici
1.
Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle
disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse
prescritte, sono nulli.
2.
Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’articolo 61, comma 2.
Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
1.
Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall’articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all’estero
le cose o i beni indicati nell’articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo
V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 77, 50 a euro 465.
Articolo 166
Omessa restituzione di documenti per l’esportazione
1.
Chi, effettuata l’esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell’Unione europea ai sensi del
regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l’esemplare n. 3 del formulario previsto
dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103, 50 a euro 620.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 167
(Articolo precedentemente modificato dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308 e successivamente sostituito dal D.Lgs.
24 marzo 2006, n. 157)
Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
1.
In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è
sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2.
Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3.
In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede
d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l’autorità ammini-
strativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d’ufficio, il direttore regionale competente,
su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall’accerta-
mento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi tren-
ta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell’apposito servizio tecnicooperativo del Ministero,
ovvero delle modalità dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d’intesa tra il Ministero e il Ministero
della difesa
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
4.
L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure
di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a.
per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b.
per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c.
per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai
sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5.
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli in-
terventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo
ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità com-
petente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere
vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora
venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgres-
sione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.
In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di
accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’articolo 181, comma 1- quater,
si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6.
Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 5, nonchè per effetto dell’articolo 1, com-
ma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l’esecuzione
delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per inter-
venti di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati
o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche
le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione della
rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle am-
ministrazioni competenti.
Articolo 168
Violazione in materia di affissione
1.
Chiunque colloca cartelli o altrimezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 153 è punito
con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30aprile 1992,n.285 e successivemodificazioni.
Titolo II
Sanzioni penali
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 169
Opere illecite
1.
È punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a.
chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di
qualunque genere sui beni culturali indicati nell’articolo 10;
b.
chiunque, senza l’autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi,