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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero
dell’interno per gli accertamenti di cui all’articolo 125
(Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 mar-
zo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
Articolo 31
Interventi conservativi volontari
1.
Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore
o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell’articolo 21.
2.
In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammis-
sibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente
il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie
previste dalla legge.
Articolo 32
Interventi conservativi imposti
1.
Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi neces-
sari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 4.
Articolo 33
Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
1.
Ai fini dell’articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli
interventi da eseguire.
2.
La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario,
possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal
ricevimento degli atti.
3.
Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprie-
tario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da
effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4.
Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con La fissa-
zione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla
soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
5.
Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del
progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso
fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta.
6.
In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
Articolo 34
Oneri per gli interventi conservativi imposti
1.
Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi
dell’articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono
di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può
concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l’ammontare dell’onere che
intende sostenere e ne dà comunicazione all’interessato.
2.
Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero
provvede al loro rimborso, anche mediante l’erogazione di acconti ai sensi dell’articolo 36, commi 2 e
3, nei limiti dell’ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3.
Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a
carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla norma-
tiva in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 35
Intervento finanziario del Ministero
1.
Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del
bene culturale per l’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo 31, comma 1, per um ammontare
non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni
in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2.
La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall’articolo
30, comma 4.
3.
Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contribu-
ti pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.
Articolo 36
Erogazione del contributo
1.
Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente soste-
nuta dal beneficiario.
2.
Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3.
Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in
tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme
previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 37
Contributo in conto interessi
1.
Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento
accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali
per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati
(Comma modificato precedentemente dal D.Lgs.
24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
2.
Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un Tasso
annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
3.
Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all’istituto di credito secondo modalità da
stabilire con convenzioni.
4.
Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di
architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, Il
particolare valore artistico
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
Articolo 38
Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi
(Rubrica modificata precedente-
mente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
1.
I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o par-
ziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi
accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da
stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all’atto della assunzione dell’onere della spesa ai
sensi dell’articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi degli articoli 35 e 37
(Comma modificato
precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
2.
Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico,
tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei
Beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune
e Allá città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili
(Comma modificato dal D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62)
.
Articolo 39
Interventi conservativi su beni dello Stato
1.
Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche
se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2.
Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di cui al
comma 1 sono assunte dall’amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando La competen-
za del Ministero al rilascio dell’autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori
(Comma modifica-
to dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
3.
Per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il
progetto e comunica l’inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana
(Comma modificato dal D.Lgs.
26 marzo 2008, n. 62)
.