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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
vuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi
dell’articolo 59, comma 4.
3.
Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante ed
all’acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica.
4.
In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione rimane condizionato sospensi-
vamente all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
5.
Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6.
Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l’acquirente ha facoltà di
recedere dal contratto.
Articolo 62
Procedimento per la prelazione
1.
Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà inmediata comuni-
cazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui àmbito si trova il bene. Trattandosi di
bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri
idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell’opera e l’indicazione del prezzo.
2.
La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formula-
no al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell’organo competen-
te che predisponga, a valere sul bilancio dell’ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa
indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene
(Comma modificato dal D.Lgs. 24
marzo 2006, n. 156)
.
3.
Il Ministero può rinunciare all’esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all’ente interessato
entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa,
adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienante ed all’acquirente entro e non oltre
sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all’ente che ha esercitato la
prelazione dalla data dell’ultima notifica
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
.
4.
Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incomple-
ta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e
secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal
momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell’articolo 59, comma 4
(Comma sostituito dal D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62)
.
Capo VII
Espropriazione
Articolo 95
Espropriazione di beni culturali
1.
I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica uti-
lità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela
ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2.
Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni
altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l’espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichia-
ra La pubblica utilità ai fini dell’esproprio e rimette gli atti all’ente interessato per la prosecuzio-
ne Del procedimento.
3.
Il Ministero può anche disporre l’espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di
lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
Articolo 96
(Articolo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
Espropriazione per fini strumentali
1.
Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessário per
isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accre-
scerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.
Articolo 97
Espropriazione per interesse archeologico
1.
Il Ministero può procedere all’espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse
archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell’articolo 10.
Articolo 98
Dichiarazione di pubblica utilità
1.
La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell’articolo 96, anche con provve-
dimento della regione comunicato al Ministero.
2.
Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progetto equivale a dichia-
razione di pubblica utilità.
Articolo 99
Indennità di esproprio per i beni culturali
1.
Nel caso di espropriazione previsto dall’articolo 95 l’indennità consiste nel giusto prezzo che Il bene
avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno dello Stato.
2.
Il pagamento dell’indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in
materia di espropriazione per pubblica utilità.
Articolo 100
Rinvio a norme generali
1.
Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Titolo II
Fruizione e valorizzazione
Capo I
Fruizione dei beni culturali
Sezione I
Princìpi general
i
Articolo 101
Istituti e luoghi della cultura
1.
Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le
aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2.
Si intende per:
a.
“museo”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone Beni
culturali per finalità di educazione e di studio
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
;
b.
“biblioteca”, una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
;
c.
“archivio”, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
d.
“area archeologica”, un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di età antica;
e.
“parco archeologico”, un àmbito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e
dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto;
f.
“complesso monumentale”, un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in
epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artisti-
ca, storica o etnoantropologica.
3.
Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla