Recopilación de Normas - page 84-85

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche
se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall’articolo 13;
c.
chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni no-
tevoli ai beni indicati nell’articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza
ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’autorizzazione.
2.
La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine di sospensione dei
lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell’articolo 28.
Articolo 170
Uso illecito
1.
È punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque
destina i beni culturali indicati nell’articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od
artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
Articolo 171
Collocazione e rimozione illecita
1.
È punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque
omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali
appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1.
2.
Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza
dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le
prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Articolo 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
1.
È punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque
non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell’articolo 45, comma 1.
2.
L’inosservanza delle misure cautelari contenute nell’atto di cui all’articolo 46, comma 4, è punita ai
sensi dell’articolo 180.
Articolo 173
Violazioni in materia di alienazione
1.
È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
a.
chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b.
chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’articolo 59, comma 2, la denun-
cia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c.
l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pen-
denza del termine previsto dall’articolo 61, comma 1
(Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
.
Articolo 174
Uscita o esportazione illecite
1.
Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) e
h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2.
La pena prevista al comma 1 si applica,altresì,nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorionazionale,
alla scadenza del termine,beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee.
3.
Il giudice dispone la confisca delle cose,salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confi-
sca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4.
Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di com-
mercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione ai sensi
dell’articolo 30 del codice penale.
Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
1.
È punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a.
chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate
all’articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione;
b.
chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’articolo 90, comma 1,
le cose indicate nell’articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conserva-
zione temporanea.
Articolo 176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
1.
Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi
dell’articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.
2.
La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è com-
messo da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’articolo 89.
Articolo 177
Collaborazione per il recupero di beni culturali
1.
La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il
colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei
beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero.
Articolo 178
Contraffazione di opere d’arte
1.
È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a.
chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o
grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
b.
chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in
commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere
di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
c.
chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraf-
fatti, alterati o riprodotti;
d.
chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o
con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come
autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
2.
Se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla senten-
za di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale.
3.
La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazio-
nale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l’articolo 36,comma 3,del codice penale.
4.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli
oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle
cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 179
(Articolo modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
Casi di non punibilità
1.
Le disposizioni dell’articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrime ti dif-
fonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità
o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all’atto della espo-
sizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò non sia
possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata
all’atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano
ricostruito in modo determinante l’opera originale.
Articolo 180
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
1.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito
dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le
pene previste dall’articolo 650 del codice penale.
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