Recopilación de Normas - page 66-67

64
1
LEGISLACION EN EUROPA
65
LEGISLACION EN EUROPA
1
ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Articolo 115
(Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
Forme di gestione
1.
Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta
o indiretta.
2.
La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni,dotate di ade-
guata autonomia scientifica,organizzativa,finanziaria e contabile,e provviste di idoneo personale tecnico. Le
amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3.
La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in
forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giu-
ridici costituiti ai sensi dell’articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi delcomma
7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici
progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all’articolo 112, comma 5, non
possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione
(Comma modi-
ficato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
4.
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicu-
rare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indica-
te ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-
finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è
attuata nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 114.
5.
Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi
dell’articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione median-
te contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l’altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare
e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i
servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6.
Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici
di cui all’articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza
sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L’inadem-
pimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di
servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza
indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7.
Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all’articolo 112, comma 5,
anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della
valorizzazione. Al di fuori dell’ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono,
senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo
o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale
specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
8.
Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi ne-
cessari all’esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d’oneri. La concessione
in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.
9.
Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 116
(Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso
1.
I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell’articolo 115, commi 7 e 8, restano
a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal
Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla
tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all’articolo 112, comma 5.
Articolo 117
Servizi per il pubblico
(Rubrica sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
1.
Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all’articolo 101 possono essere istituiti servizi di assi-
stenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2.
Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a.
il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e infor-
matici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b.
i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del presti-
to bibliotecario;
c.
la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d.
la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e.
i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di
informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f.
i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g.
l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
3.
I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza
e di biglietteria.
4.
La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall’articolo 115.
5.
I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell’articolo 110.
Articolo 118
Promozione di attività di studio e ricerca
1.
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di al-
tri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche,
studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2.
Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle
altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare
accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione
del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.
Articolo 119
(Articolo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale
1.
Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della
ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patri-
monio culturale e favorirne la fruizione.
2.
Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di
cui all’articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e
grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione,
per l’elaborazione e l’attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi di-
dattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori
didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell’istituto di formazione e
delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.
Articolo 120
Sponsorizzazione di beni culturali
1.
E’ sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la proget-
tazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio
culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’atti-
vità del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche
private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La
verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in
conformità alle disposizioni del presente codice
(Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
2.
La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’imma-
gine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il ca-
rattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi
con il contratto di sponsorizzazione.
3.
Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo
nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell’iniziativa cui il
contributo si riferisce.
1...,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,60-61,62-63,64-65 68-69,70-71,72-73,74-75,76-77,78-79,80-81,82-83,84-85,86-87,...312
Powered by FlippingBook