Recopilación de Normas - page 78-79

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall’articolo 139, comma 3
(Comma modificato
precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
3.
(Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente abrogato dal D.Lgs. 26 marzo
2008, n. 63. Si riporta di seguito la disposizione abrogata “Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti
su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualifica-
zione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le
prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori”)
.
4.
I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.
Articolo 151
(Articolo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall’articolo 150, comma
1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato
il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l’interessato può
ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già
eseguite sono demolite a spese dell’autorità che ha disposto la sospensione.
Articolo 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni
1.
Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di
palificazioni nell’ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo
136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo,
l’amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma
5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizza-
te o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso
d’esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti
ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146,
comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi
del comma 9 del medesimo articolo 146
(Comma precedentemente sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e
successivamente modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
2.
(Comma precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente soppresso dal D.Lgs. 26 marzo
2008, n. 63. Si riporta di seguito la disposizione abrogata “Per le zone di interesse archeologico elencate all’articolo 136,
lettera c), o all’articolo 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze”)
.
Articolo 153
Cartelli pubblicitari
1.
Nell’àmbito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa in opera di
cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente, che
provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del soprintendente.
Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto
parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146
(Com-
ma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
2.
Lungo le strade site nell’àmbito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera
di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di
circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintenden-
te sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggi-
stici degli immobili o delle aree soggetti a tutela
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
Articolo 154
(Articolo precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente sostituito dal D.Lgs.
26 marzo 2008, n. 63)
Colore delle facciate dei fabbricati
1.
Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d)
dell’articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell’articolo 142, comma 1, sia sottoposta all’obbligo della
preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera
a.
l’amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, com-
ma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un
colore che armonizzi con la bellezza d’insieme.
2.
Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro
i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l’amministrazione competente, o il soprintendente,
provvede all’esecuzione d’ufficio.
3.
Nei confronti degli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse cul-
turale ai sensi dell’articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le
disposizioni della Parte seconda del presente codice.
Articolo 155
Vigilanza
1.
Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e
dalle regioni.
2.
Le regioni vigilano sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da
parte delle amministrazioni da loro individuate per l’esercizio delle competenze in materia di pae-
saggio. L’inottemperanza o la persistente inerzia nell’esercizio di tali competenze comporta l’attiva-
zione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
. 2bis.
Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole
del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti
(Comma inserito dal
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
. 2ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano
beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell’articolo 146, comma 12
(Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Articolo 156
(Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.)
Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici
1.
Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità
tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’articolo 143 e provvedono ai necessari adegua-
menti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi
dell’articolo 5, comma 7
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
2.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d’intesa con
la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui
vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione
degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione
cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.
3.
Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 135, possono stipulare intese,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell’ade-
guamento dei piani paesaggistici. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere
completati la verifica e l’adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano
adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell’articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di
cui all’articolo 143, comma 9. Qualora all’adozione del piano non consegua la sua approvazione da
parte della regione, entro i termini stabiliti dall’accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitu-
tiva con decreto del Ministro
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
4.
Qualora l’intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l’accordo procedi-
mentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5
dell’articolo 143.
Articolo 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente
1.
Conservano efficiacia a tutti gli effetti
(Periodo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
:
a.
le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate
1...,58-59,60-61,62-63,64-65,66-67,68-69,70-71,72-73,74-75,76-77 80-81,82-83,84-85,86-87,88-89,90-91,92-93,94-95,96-97,98-99,...312
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