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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
scrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici
e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con
una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all’interessato dell’inizio del procedi-
mento ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di procedimento amministrativo.
8.
Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del pro-
gettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacin-
que giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascia
l’autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo
ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9.
Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia
reso il prescritto parere, l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale
il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine
perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte
del soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con
regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il
31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per
il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e
concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20,
comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10.
Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia
pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede,
anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia
essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
11.
L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa,
senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamen-
te allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente,
all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.
12.
L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da
qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribu-
nale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano
proposto ricorso di primo grado.
13.
Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un
elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile,
anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annota-
zione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla
soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
14.
Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazio-
ne di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all’articolo 134, ferme restando anche le competenze del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d),
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
15.
Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minera-
rie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto
delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il
soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria
documentazione tecnica, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16.
Dall’attuazione del presente articolonondevono derivare nuovi omaggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.
Articolo 147
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
1.
Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l’autorizzazione
viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
in materia di procedimento amministrativo
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
2.
Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti
disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di ammini-
strazioni statali, si applica l’articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal
comma 3 dell’articolo 146
(Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente
dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d’intesa con il Ministero della difesa e con le altre
amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preven-
tiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a
tutela paesaggistica.
Articolo 148
(Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
Commissioni locali per il paesaggio
1.
Le regioni promuovono l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il pae-
saggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione
paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146, comma 6
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
2.
Le commissioni, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella
tutela del paesaggio
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
3.
Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146,
comma 7, 147 e 159
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
4.
(Comma abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Si riporta di seguito la disposizione abrogata “Le regioni e il Ministe-
ro possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesag-
gio. In tale caso, il parere di cui all’articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il
paesaggio, secondo le modalità stabilite nell’accordo, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 146,
commi 12, 13 e 14”.)
.
Articolo 149
(Articolo così modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 63)
Interventi non soggetti ad autorizzazione
1.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l’autorizza-
zione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159:
a.
per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b.
per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino altera-
zione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che
si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c.
per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g),
purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori
1.
Indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141,
ovvero dall’avvenuta comunicazione prescritta dall’articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero
hanno facoltà di
(Periodo modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs.
26 marzo 2008, n. 63)
:
a.
inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al
paesaggio
(Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
;
b.
ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di
lavori iniziati.
2.
L’inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il
termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all’albo pretorio della proposta
di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138 o all’articolo 141, ovvero non sia