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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Articolo 121
Accordi con le fondazioni bancarie
1.
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio àmbito, possono
stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle
disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente
perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell’arte e delle attività e beni culturali, al fine di
coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire
l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può con-
correre, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei proto-
colli di intesa.
Beni paesaggistici
Parte terza
Titolo I
Tutela e valorizzazione
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 131
(Articolo precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 63)
Paesaggio
1.
Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori
naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2.
Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono
rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3.
Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all’esercizio delle attribuzio-
ni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente
Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
4.
La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove neces-
sario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora interven-
gano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5.
La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le am-
ministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite
attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché,
ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è
attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6.
Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell’esercizio di
pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di
uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizza-
zione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibi-
lità (186).
Articolo 132
(Articolo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
Convenzioni internazionali
1.
La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle conven-
zioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2.
La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costi-
tuzionali, anche con riguardo all’applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a
Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.
1.3.3
Articolo 133
(Articolo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio
1.
Il Ministero e le regioni definiscono d’intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del
paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorio
nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori
istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2.
Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l’attività
di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la
conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all’arti-
colo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche
finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
3.
Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di
cui al comma 2 e, nell’immediato, adeguano gli strumenti vigenti.
Articolo 134
Beni paesaggistici
1.
Sono beni paesaggistici:
a.
gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (1);
b.
le aree di cui all’articolo 142
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
;
c.
gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti
a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156
(Lettera precedentemente modificata dal
D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
Articolo 135
(Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs.24marzo 2006,n.157 e successivamente dal D.Lgs.26marzo 2008,n.63.)
Pianificazione paesaggistica
1.
Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato,
pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A
tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggisti-
ci, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi
di seguito denominati: «piani paesaggistici». L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiun-
tamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1,
lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2.
I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri
peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3.
In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d’uso, per le finalità
indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4.
Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a.
alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a
tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costrutti-
vi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b.
alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c.
alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al
contempo, il minor consumo del territorio;
d.
alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibi-
lità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salva-
guardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1.
Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: