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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Articolo 40
Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
1.
Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall’ar-
ticolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l’ente interessato.
2.
Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all’articolo 30, comma 2.
3.
Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi
programmatici.
Sezione III
Altre forme di protezione
Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta
1.
Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare Che sia
messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o La luce o
ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2.
Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immedia-
tamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei
regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
Articolo 46
Procedimento per la tutela indiretta
1.
Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della
regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, posses-
sore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per Il numero dei
destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprin-
tendente comunica l’avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
2.
La comunicazione di avvio del procedimento individua l’immobile in relazione al quale si intendono
adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3.
Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropoli-
tana
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
.
4.
La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitata-
mente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5.
Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito
dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
Articolo 47
Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo
1.
Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta racco-
mandata con avviso di ricevimento.
2.
Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3.
Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso ammini-
strativo ai sensi dell’articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato.
Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni
1.
È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
a.
delle cose mobili indicate nell’articolo 12, comma 1;
b.
dei beni mobili indicati nell’articolo 10, comma 1;
c.
dei beni mobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
d.
delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), delle
raccolte librarie indicate all’articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei
singoli documenti indicati all’articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2.
Qualora l’autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale,
la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione ed
indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
3.
L’autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli ap-
partenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all’adozione delle
misure necessarie per garantirne l’integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell’au-
torizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4.
Il rilascio dell’autorizzazione è inoltre subordinato all’assicurazione delle cose e dei beni da parte del richie-
dente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.
5.
Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la parteci-
pazione statale, da enti o istituti pubblici, l’assicurazione prevista al comma 4 può essere sostitu-
ita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo
le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito Il Ministero
dell’economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse
disponibili nell’àmbito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
6.
Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell’interessato, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini
dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.
Articolo 49
Manifesti e cartelli pubblicitari
1.
È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come
beni culturali. Il collocamento o l’affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora
non danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili.
L’autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all’eventuale emana-
zione degli ulteriori atti abilitativi
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
2.
Lungo le strade site nell’àmbito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare
cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in matéria di
circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprinten-
denza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il
decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3.
In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro ca-
rattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo a fini pubblicitari delle
coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo
non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere
allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
Articolo 50
Distacco di beni culturali
1.
È vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi,
stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla
pubblica vista
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.)
.
2.
È vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graf-
fiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della
Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
Articolo 51
Studi d’artista
1.
È vietatomodificare la destinazione d’uso degli studi d’artista nonché rimuoverne il contenuto,costituito da
opere,documenti,cimeli e simili,qualora esso,considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è