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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Articolo 26
Valutazione di impatto ambientale
1.
Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione prevista
dall’articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità am-
bientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
2.
Qualora dall’esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l’opera non è in alcun
modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad inci-
dere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si
considera conclusa negativamente
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
3.
Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l’autorizzazione espressa nelle for-
me di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l’integrità dei beni culturali soggetti a tutela, Il soprin-
tendente ordina la sospensione dei lavori.
Articolo 27
Situazioni di urgenza
1.
Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evita-
re danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale
sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessária autorizzazione.
Articolo 28
Misure cautelari e preventive
1.
Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20,
21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’autorizzazione.
2.
Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi rela-
tivi alle cose indicate nell’articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute La verifica
di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13.
3.
L’ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione Del medesimo,
non è comunicato, a cura del soprintendente, l’avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4.
In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per
esse non siano intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’artico-
lo 13, il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesi-
me a spese del committente
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
.
Sezione II
Misure di conservazione
Articolo 29
Conservazione
1.
La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e pro-
grammata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2.
Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connes-
se al bene culturale nel suo contesto.
3.
Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identi-
tà del bene e delle sue parti.
4.
Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei
suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base
alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.
5.
Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e
degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in
materia di conservazione dei beni culturali.
6.
Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su Beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate
di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai
sensi della normativa in materia.
7.
I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al
restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di Beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di
concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui
si adegua l’insegnamento del restauro
(Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e
successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
9.
L’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli
altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funziona-
mento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività
didattiche e dell’esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Sta-
to, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del
superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché
le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento
adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documen-
tazione
(Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo
2008, n. 62.)
. 9bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell’ese-
cuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di
beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei sogget-
ti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in
applicazione delle predette disposizioni
(Comma inserito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.)
.
10.
La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre
attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale.
I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-
regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11.
Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri
soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale,
dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazio-
ne ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare comples-
sità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi Del comma 9, scuole
di alta formazione per l’insegnamento del restauro. All’attuazione del presente comma si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.)
.
Articolo 30
Obblighi conservativi
1.
Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno
l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2.
I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli
archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente
(Comma modifica-
to dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
3.
I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4.
I soggetti indicati al comma 1 hanno l’obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di
ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l’obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti
dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli
stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o deten-
tori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all’articolo 13.