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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
a.
l’alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territo-
riali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1;
b.
l’alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati Allá lette-
ra a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti
(Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
2.
L’autorizzazione è richiesta inoltre:
a.
nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o
serie di oggetti e di raccolte librarie;
b.
nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti
(Comma sostituito dal D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62)
.
3.
La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all’articolo 55, comma 2, lettere a), b)
ed e), e l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) Del medesimo
articolo
(Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
4.
Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l’autorizzazione può essere rilasciata a condizione
che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione non derivi danno
alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione
(Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo
2008, n. 62)
. 4bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l’autorizzazione può
essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica
fruizione dei beni medesimi
(Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
. 4ter. Le prescrizioni e condizioni
contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del
soprintendente, nei registri immobiliari
(Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
. 4quater. L’esecuzione
di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sen-
si dell’articolo 21, commi 4 e 5
(Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
. 4quinquies. La disciplina dettata
ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che
possono comportare l’alienazione dei beni culturali ivi indicati
(Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n.
62)
. 4sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l’alienazione delle cose indicate all’articolo 54, comma 2,
lettera a), secondo periodo
(Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
. 4septies. Rimane ferma l’inaliena-
bilità disposta dall’articolo 54, comma 1, lettera dter)
(Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
Articolo 57
( Articolo precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62)
Cessione di beni culturali in favore dello Stato
1.
Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in
pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Articolo 57bis
(
A
rticolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62
)
Procedure di trasferimento di immobili pubblici
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valoriz-
zazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, previ-
sta dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l’alienazione ovvero la concessione
in uso o la locazione degli immobili medesimi.
2.
Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse cultu-
rale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono
riportate nell’atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta Del soprin-
tendente, nei registri immobiliari. L’inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle
prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni
pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla
risoluzione del contratto, senza indennizzo.
Articolo 58
Autorizzazione alla permuta
1.
Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni
appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri,
qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchi-
mento delle pubbliche raccolte.
Articolo 59
Denuncia di trasferimento
1.
Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni
culturali sono denunciati al Ministero.
2.
La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a.
dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di
trasferimento della detenzione;
b.
dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’àmbito di procedure di vendita forzata o falli-
mentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c.
dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre
dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tribu-
tari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del
códice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile
(Lettera modificata dal D.Lgs. 24
marzo 2006, n. 156)
.
3.
La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4.
La denuncia contiene:
a.
i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b.
i dati identificativi dei beni;
c.
l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d.
l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
e.
l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal
presente Titolo.
5.
Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o com indicazioni
incomplete o imprecise.
Sezione II
Prelazione
Articolo 60
Acquisto in via di prelazione
1.
Il Ministero o, nel caso previsto dall’articolo 62, comma 3, la regione o agli altri enti pubblici terri-
toriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo
oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione
o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento
(Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24
marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
2.
Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal
soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3.
Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, Il valore
economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall’alienante e dal soggetto
che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua
sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è effet-
tuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il
contratto. Le spese relative sono anticipate dall’alienante.
4.
La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5.
La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Articolo 61
Condizioni della prelazione
1.
La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia previ-
sta dall’articolo 59.
2.
Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la
prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha rice-