Recopilación de Normas - page 86-87

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
1.
Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere
su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del decreto del Presiden-
te della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
1bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a.
ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati
di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori
(Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
;
b.
ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano comportato
un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione origi-
naria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri
cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai
mille metri cubi
(Comma inserito dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308)
.
1ter.Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 167,qualora
l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al
comma 1-quater,la disposizione di cui al comma 1 non si applica
(Periodomodificato dal D.Lgs.24marzo 2006,n.157)
:
a.
per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non
abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittima-
mente realizzati;
b.
per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c.
per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’ar-
ticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Comma inserito dalla L. 15
dicembre 2004, n. 308)
.
1quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati
dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione
del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di
novanta giorni
(Comma inserito dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308)
.
1quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici,
da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e co-
munque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1
(Comma inserito dalla
L. 15 dicembre 2004, n. 308).
(Con le ordinanze nn. 144 e 439/07, la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente
infondata le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1quinquies, in riferimento all’art. 3 Cost)
.
2.
Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese
del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata
commessa la violazione.
Disposizioni transitorie, abrogazioni
ed entrata in vigore
Parte quinta
Articolo 182
Disposizioni transitorie
1.
In via transitoria, agli effetti indicati all’articolo 29, comma 9bis, acquisisce la qualifica di restauratore
di beni culturali:
a.
colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decre-
to legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31
gennaio 2006
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
;
b.
colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia con-
seguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due
anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante
per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni
suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’in-
tervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c.
colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e
in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata
e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare ese-
cuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati
all’articolo 29, comma 9- bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di
stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con
i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008
(Periodo modificato
precedentemente dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, così come integrato dalla legge di conversione, e successivamente
dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
:
a.
colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svol-
to, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente
e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordi-
nata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare
esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b.
colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con
insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 genna-
io 2006
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
;
c.
colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regio-
nale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31
gennaio 2006
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
;
d.
colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006
(Lettera modi-
ficata dal D.Lgs. 26marzo 2008,n. 62)
(I commi 1,1bis-quinquies sostituiscono l’originaria formulazione del comma 1)
;
dbis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un perio-
do pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata
dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368
(Lettera inserita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
1ter. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1bis, lettere a) e dbis)
(Periodo modificato dal
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
:
a.
la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei
lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
b.
il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento deve risultare esclusi-
vamente da atti di data certa lettere a) e dbis) emanati, ricevuti o comunque custoditi dall’autorità
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legisla-
tivo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie
attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26marzo 2008,n. 62)
.
1quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requi-
siti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi prece-
denti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco, reso
1.3.5
1...,66-67,68-69,70-71,72-73,74-75,76-77,78-79,80-81,82-83,84-85 88-89,90-91,92-93,94-95,96-97,98-99,100-101,102-103,104-105,106-107,...312
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