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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3.
Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interes-
sati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 140, comma 3.
4.
La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come
pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprinten-
denza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila
sull’adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall’articolo 140, comma
4, e ne dà comunicazione al Ministero.
5.
Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all’articolo 140,
comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiara-
zione, cessano gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1.
Articolo 141bis
(Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico
1.
Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2.
2.
Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il
Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed
il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3.
I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo
periodo del comma 2 dell’articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3
e 4 del medesimo articolo.
Articolo 142
(Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
Aree tutelate per legge
1.
Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a.
i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i terreni elevati sul mare;
b.
i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c.
i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d.
le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e.
i ghiacciai e i circhi glaciali;
f.
i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
g.
i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sotto-
posti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 227;
h.
le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i.
le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448;
l.
i vulcani;
m.
le zone di interesse archeologico
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
2.
La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla
data del 6 settembre 1985
(Periodo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
:
a.
erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,
come zone territoriali omogenee A e B
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
;
b.
erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,
come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricom-
prese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concre-
tamente realizzate
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
;
c.
nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’arti-
colo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3.
La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione
abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso
pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la
rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di
pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
.
4.
Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157.
Capo III
Pianificazione paesaggistica
Articolo 143
(Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs.24marzo 2006,n.157 e successivamente dal D.Lgs.26marzo 2008,n.63)
Piano paesaggistico
1.
L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a.
ricognizione del territorio oggetto di pianificazione,mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesag-
gistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b.
ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’ar-
ticolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché
determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo
il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141bis;
c.
ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in
scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare
la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d.
eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini
dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo
138, comma 1;
e.
individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottopor-
re a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f.
analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di
programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g.
individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compro-
messe o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h.
individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico,
degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle
aree interessate;
i.
individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’articolo 135, comma 3.
2.
Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono
stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici,
salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro
il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabili-
sce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento
all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni
disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il ter-
mine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesag-
gistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro,
sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3.
Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio
di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni
paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché
quanto previsto dall’articolo 146, comma 5.
4.
Il piano può prevedere: