Recopilación de Normas - page 64-65

62
1
LEGISLACION EN EUROPA
63
LEGISLACION EN EUROPA
1
ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Articolo 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
1.
Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalo-
go di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a.
il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b.
la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Articolo 110
Incasso e riparto di proventi
1.
Nei casi previsti dall’articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingres-
so agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la
riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni
appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
2.
Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma
1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto
corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da cia-
scun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi
l’istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme
affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze
riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di prevsione della
spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.
3.
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione
dei luoghi medesimi, ai sensi dell’articolo 29, nonché all’espropriazione e all’acquisto di beni culturali,
anche mediante esercizio della prelazione.
4.
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in conse-
gna ad altri soggetti pubblici sono destinati all’incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Capo II
Princìpi della valorizzazione dei beni culturali
Articolo 111
Attività di valorizzazione
1.
Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile
di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finan-
ziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate
all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2.
La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3.
La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai princìpi di libertà di partecipazione, pluralità
dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4.
La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di
solidarietà sociale.
Articolo 112
(Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
1.
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101,nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2.
Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti
allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3.
La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101
è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli
scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4.
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di svilup-
po culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi
possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali
definiti, e promuovono altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle
infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche
beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tra-
mite del Ministero, che opera direttamente ovvero d’intesa con le altre amministrazioni statali
eventualmente competenti.
5.
Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente com-
petenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti
disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l’elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al
comma 4.
6.
In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valoriz-
zazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
7.
Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8.
Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando
non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l’intervento
in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9.
Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi
tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente
competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi
strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi
medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di
uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere sti-
pulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico
nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato,
dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali.
All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Comma
modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
.
Articolo 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1.
Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata
possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pub-
blici territoriali.
2.
Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si
riferiscono.
3.
Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possesso-
re o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4.
La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di
cui all’articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
Articolo 114
Livelli di qualità della valorizzazione
1.
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano
i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne
curano l’aggiornamento periodico
(Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
.
2.
I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza
unificata.
3.
I soggetti che, ai sensi dell’articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti
ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.
1...,44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,60-61,62-63 66-67,68-69,70-71,72-73,74-75,76-77,78-79,80-81,82-83,84-85,...312
Powered by FlippingBook