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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Capo II
Vigilanza e ispezione
Articolo 18
Vigilanza
1.
La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all’articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate
da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’articolo 45, compete al Ministero
(Comma modificato dal
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
2.
Sulle cose di cui all’articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici terri-
toriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le
regioni medesime
(Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
Articolo 19
Ispezione
1.
I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni,
fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di
conservazione o di custodia dei beni culturali
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
. 1bis.
Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l’ottemperanza
alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell’articolo 45
(Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo
2008, n. 62.)
.
Capo III
Protezione e conservazione
Sezione I
Misure di protezione
Articolo 20
Interventi vietati
1.
I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili
con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione
(Com-
ma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
2.
Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo
13 non possono essere smembrati
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.)
.
Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione
1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a.
la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali
(Lettera modifi-
cata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
;
b.
lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3
(Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
;
c.
lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d.
lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta La
dichiarazione ai sensi dell’articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche
pubbliche, con l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private
per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13
( Lettera modificata dal D.Lgs. 24
marzo 2006, n. 156.)
;
e.
il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi
pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13
( Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.)
.
2.
Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è pre-
ventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia,
può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
3.
Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l’obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all’articolo
18
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
4.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei
beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1
(Comma
modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.)
.
5.
L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento,
presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni
dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare
quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione
(Comma modificato dal D.Lgs. 24
marzo 2006, n. 156.)
.
Articolo 22
Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
1.
Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4, relativa
ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni
dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2.
Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al
comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3.
Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preven-
tiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all’acquisizione
delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque per non più di trenta giorni
(Comma modifica-
to dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.).
4.
Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l’amministrazione a provvedere.
Se l’amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richie-
dente può agire ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modifica-
zioni
(Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.)
.
Articolo 23
Procedure edilizie semplificate
1.
Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo inma-
teria edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine
l’interessato, all’atto della denuncia, trasmette al comune l’autorizzazione conseguita, corredata dal
relativo progetto.
Articolo 24
Interventi su beni pubblici
1.
Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle
regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l’autorizzazio-
ne necessaria ai sensi dell’articolo 21 può essere espressa nell’àmbito di accordi tra Il Ministero ed il
soggetto pubblico interessato.
Articolo 25
Conferenza di servizi
1.
Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra Allá conferenza
di servizi, l’assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero com dichiarazione
motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per
la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l’autorizzazione di cui all’articolo 21
(Comma
modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
2.
Qualora l’organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo
(Comma sostituito dal
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
3.
Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il
Ministero dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest’ultimo impartite.