Recopilación de Normas - page 46-47

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Prima guerra mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2. 1bis. Per le cose di cui al comma 1, resta
ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e
le condizioni stabiliti dall’articolo 10
(Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
Articolo 12
Verifica dell’interesse culturale
1.
Le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente
e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente
Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2
(Comma modificato dal D.Lgs. 24
marzo 2006, n. 156.)
.
2.
I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose
appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse-
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità
di valutazione.
3.
Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministe-
ro adottato di concerto con l’Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all’amministrazione
della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il
Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione
delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4.
Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le
cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5.
Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e de-
gli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici
affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell’amministrazione
interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6.
Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto allas demanializzazio-
ne sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.)
.
7.
L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in con-
formità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 ed il
relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall’articolo 15, comma 2. I Beni restano definiti-
vamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8.
Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato
presso il Ministero e accessibile al Ministero e all’agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio
del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive compe-
tenze istituzionali
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
9.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti
cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10.
Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta
(Comma
sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.)
.
Articolo 13
Dichiarazione dell’interesse culturale
1.
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto
dall’articolo 10, comma 3.
2.
La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sot-
toposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro
natura giuridica.
Articolo 14
Procedimento di dichiarazione
1.
Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su moti-
vata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2.
La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle
prime indagini, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l’indicazione del termine,
comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3.
Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e
alla città metropolitana
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
.
4.
La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II,
dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5.
Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione,
che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento am-
ministrativo
(Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
6.
La dichiarazione dell’interesse culturale è adottata dal Ministero.
Articolo 15
Notifica della dichiarazione
1.
La dichiarazione prevista dall’articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsia-
si titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata
con avviso di ricevimento.
2.
Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiara-
zione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti
di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. 2bis. Dei beni dichiarati il
Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico
(Comma inserito dal
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
.
Articolo 16
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
1.
Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all’articolo 12 o la dichiarazione di cui all’arti-
colo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.)
.
2.
La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Rimane ferma l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del
Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3.
Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4.
Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l’atto impugnato.
5.
Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Articolo 17
Catalogazione
1.
Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazio-
ne dei beni culturali e coordina le relative attività.
2.
Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine Il Mi-
nistero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio,
accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello
Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3.
Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di
programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di cataloga-
zione e inventariazione.
4.
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale
previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con
gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5.
I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua artico-
lazione
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.)
.
6.
La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell’articolo 13 è disciplinata in
modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
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