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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
vaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diver-
sità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono
assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze
materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10.
(Articolo inserito
dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale
1.
Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme
di attuazione.
Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso
1.
Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di
altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativa-
mente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità.
2.
Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’articolo 12 dell’Ac-
cordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese
sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3,
della Costituzione.
Beni culturali
Parte seconda
Titolo I
Tutela
Capo I
Oggetto Della Tutela
Articolo 10
Beni culturali
1.
Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pub-
blici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza
fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artisti-
co, storico, archeologico o etnoantropologico
( Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.).
2.
Sono inoltre beni culturali:
a.
le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b.
gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, non-
ché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c.
le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzio-
ni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616
(Lettera modificata precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.).
3.
Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a.
le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoan-
tropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1;
b.
gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolar-
mente importante;
c.
le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d.
le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente impor-
tante a causa del loro riferimento con la storia politica,militare, della letteratura, dell’arte, della scienza,
della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose
( Lettera modificata dal D.Lgs. 26marzo 2008,n. 62.);
e.
le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle
indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero
per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come
complesso un eccezionale interesse
(Lettera modificata precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e
successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.).
.
4.
Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a.
le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b.
le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produ-
zione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio
(Lettera modificata
precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.).
c.
i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d.
le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e.
le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi
in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f.
e ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g.
le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h.
i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i.
le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l.
le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’eco-
nomia rurale tradizionale
( Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.).
5.
Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo
le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 11
Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
(Rubrica modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
1.
Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose
(Periodo
sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
:
a.
gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di
edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1
( Lettera modificata dal D.Lgs. 24
marzo 2006, n. 156.)
;
b.
gli studi d’artista, di cui all’articolo 51;
c.
le aree pubbliche di cui all’articolo 52;
d.
le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4
( Lettera
modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
;
e.
le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termine dell’articolo 37
( Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
;
f.
le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive
o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali,
comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termine dell’articolo
65, comma 3, lettera c)
( Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
;
g.
i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termine degli articoli 65, comma 3, lettera
c), e 67, comma 2
( Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.)
;
h.
i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di
cinquanta anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c)
( Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo
2008, n. 62.)
;
i.
le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della
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