Recopilación de Normas - page 42-43

40
1
LEGISLACION EN EUROPA
41
LEGISLACION EN EUROPA
1
ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Articolo 1
Principi
1.
In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale
in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del
presente codice.
2.
La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della co-
munità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3.
Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la con-
servazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4.
Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pub-
blica fruizione del loro patrimonio culturale.
5.
I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi
gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione
(Comma modifica-
to dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. Articolo 2)
6.
Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indi-
cate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
Patrimonio culturale
1.
Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2.
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individua-
te dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3.
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valo-
ri storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge
o in base alla legge.
4.
I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della col-
lettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni
di tutela.
Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale
1.
La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di
un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garan-
tirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2.
L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e
regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
1.
Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell’articolo 118 della Costi-
tuzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito
denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni,
tramite forme di intesa e coordinamenti ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le
funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2.
Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in conse-
gna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimônio culturale
1.
Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti
pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità a
quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2.
Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, car-
teggi, incunaboli, raccolte librarie, nonchè libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono
esercitate dalle regioni. Qualora l’interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con
provvedimento ministeriale, l’esercizio delle potestà previste dall’articolo 128 compete al Ministero
(Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
3.
Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-re-
gioni”, le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie,
pellicole o altromateriale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato
( Comma
modificato dal D.Lgs. 24marzo 2006,n. 156)
4.
Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei princìpi di differenziazione ed adeguatezza, pos-
sono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni Che ne
facciano richiesta.
5.
Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione congli altri enti pubblici territoriali.
6.
Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni
secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato
un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite
(Commamodificato precedente-
mente dal D.Lgs.24marzo 2006,n.157 e successivamente dal D.Lgs.26marzo 2008,n.63.)
7.
Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita
le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza
(Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale
1.
La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di uti-
lizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente
abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la
valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela
compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2.
La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3.
La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale.
(Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156
e dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
Articolo 7
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
1.
Il presente codice fissa i princìpi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.
Nel rispetto di tali princìpi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2.
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazio-
ne e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.
Articolo 7bis
Espressioni di identità culturale collettiva
1.
Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la sal-
meuble situé en secteur sauvegardé ou en zone de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager sont fixées au b ter du 1° du I de l’article 31 et au 3° du I de l’article 156 du code général
des impôts.
Italia
Parte prima
Disposizioni generali
1.3
1.3.1
1...,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41 44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,60-61,62-63,...312
Powered by FlippingBook